Pos. I Prot. _______ /22.08.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato - CRIAS - Durata dell'incarico di Direttore Generale .


ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione commercio e artigianato
(rif. nota 29 gennaio 2008, n. 206)
PALERMO

1. L'art. 9 del bando di concorso per la copertura di un posto di Direttore Generale della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), approvato con deliberazione n. 953 del 12 novembre 2007, prevede, tra l'altro che "il concorrente dichiarato vincitore del concorso dovrà stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ...".
L'art. 31, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 -applicabile al personale dell'Ente in questione per effetto dell'art. 55, comma 7, della l.r. n. 10/1999- dispone che "con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale".
In relazione a tali previsioni codesto Dipartimento sottopone allo scrivente la questione della durata dell'incarico di Direttore Generale della CRIAS.
In particolare, tenuto conto che l'art. 23 del vigente regolamento del Direttore Generale della CRIAS rinvia, per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel medesimo regolamento "alle disposizioni in materia di personale della Cassa e, comunque, alle norme di legge e dei contratti vigenti", e considerato altresì che "a seguito della L.R. n. 10/2000, nell'Amministrazione regionale gli incarichi dirigenziali apicali non possono che essere a termine, si chiede se in forza della precitata disposizione dell'art. 31 che ha riguardo, anche, al trattamento giuridico, anche la nomina del Dirigente Generale della CRIAS debba essere temporanea".

2. In via generale, al fine di inquadrare la problematica proposta, giova evidenziare che a seguito della riforma dell'assetto della dirigenza delle amministrazioni statali -riforma introdotta, nell'ordinamento statale, dal decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni, "recepito" nell'ordinamento regionale con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10- il rapporto di lavoro del dirigente si connota per la distinzione tra rapporto di servizio e rapporto di ufficio: il primo concerne essenzialmente l'aspetto strutturale, il secondo invece attiene all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Ed invero, in esito al superamento della procedura concorsuale per l'accesso alla dirigenza, il vincitore instaura il rapporto di servizio con l'amministrazione mediante contratto individuale di lavoro ed acquisisce la "qualifica" di dirigente; l'esercizio delle funzioni dirigenziali, tuttavia, non consegue automaticamente all'acquisizione della relativa qualifica, poiché è subordinato al conferimento delle stesse mediante apposito provvedimento da cui dipende l'inserimento del dirigente nella organizzazione amministrativa e l'instaurazione del rapporto di ufficio.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale è, dunque, atto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

La disciplina legislativa del lavoro dirigenziale -basato sul contratto di servizio su cui si innesta il conferimento delle relative funzioni e il rapporto di ufficio- ha determinato in tal modo "il definitivo passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale" legata al conferimento di un incarico temporaneo(cfr. Corte cost., sent. n. 103/2007; in senso conforme, Caringella, "Corso di diritto amministrativo", Giuffrè, 2005, 1093 e ss.).
Nell'ordinamento statale il conferimento delle funzioni di dirigente si configura come una fattispecie complessa ovvero come il risultato di una combinazione di atti costruita sul "provvedimento" di conferimento dell'incarico e su un contratto complementare al conferimento; in particolare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3 della legge n. 145/2002, il provvedimento definisce l'oggetto, gli obiettivi da conseguire e la durata dell'incarico; il contratto definisce il trattamento economico dovuto.
Provvedimento e contratto, insieme, definiscono il rapporto di ufficio caratterizzato dalla temporaneità dell'incarico ed inquadrato nel contesto dell'organizzazione amministrativa.
Per quanto concerne l'ordinamento regionale, il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 (in GURS n. 31 del 13 luglio 2007, S.O. n. 2), distingue il rapporto di lavoro del predetto personale con qualifica dirigenziale, disciplinato nel Capo I del Titolo III, dagli incarichi dirigenziali, disciplinati invece nel Capo IV del medesimo Titolo III.
I rapporti individuali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale sono a tempo indeterminato e, in forza dell'art. 21, comma 2, del citato CCRL, i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'entrata in vigore del medesimo contratto "sono costituiti e regolati contrattualmente"; gli incarichi di funzioni dirigenziali invece, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della l.r. n. 10/2000, "sono conferiti a tempo determinato"(cfr. art. 36, comma 3, del medesimo CCRL).
Il personale dirigenziale con contratto a tempo indeterminato fa parte del ruolo unico della dirigenza della Regione siciliana istituito presso la Presidenza della Regione (art. 45, comma 1, CCRL cit.; art. 6, comma 2, l.r. n. 10/2000); l'Amministrazione attinge dal predetto ruolo unico per il conferimento dei relativi incarichi, determinando in tal modo la costituzione del rapporto di ufficio.
In particolare, tra gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale, quello di direzione degli uffici dirigenziali di livello generale, ovvero delle strutture di massima dimensione, sono conferiti con apposito "provvedimento di conferimento dell'incarico di dirigenza generale" al quale accede un contratto individuale a tempo determinato che deve contenere, tra l'altro gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico e il trattamento economico (art. 36, comma 4, CCRL cit.).
Alla scadenza dell'incarico, in mancanza di riconferma e qualora non vi sia una espressa valutazione negativa, l'Amministrazione è tenuta ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.

3. Evidenziata, con riferimento al personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, la distinzione tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incarico dirigenziale a tempo determinato, può ora passarsi a trattare la questione della durata dell'incarico di Direttore Generale della CRIAS.
Al riguardo occorre prendere le mosse dal Regolamento del Direttore Generale della CRIAS (approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente del 4 dicembre 1996) che, all'art. 2, detta norme per l'assunzione dello stesso prevedendo espressamente che "il Direttore Generale è assunto per pubblico concorso bandito dal Consiglio di Amministrazione ..."; il successivo art. 5 del predetto Regolamento dispone poi che "il Direttore Generale è nominato del Consiglio di amministrazione.
Non può conseguire la nomina in ruolo se non dopo aver prestato e superato con esito favorevole un periodo di prova di sei mesi, ...".
Dall'esame delle riportate disposizioni regolamentari vengono in rilievo due considerazioni.
Anzitutto pare opportuno sottolineare che il concorso previsto dal riportato art. 2 non riguarda genericamente l'accesso alla dirigenza dell'Ente in questione ma più specificamente alla qualifica di Dirigente Generale, con la conseguenza che il vincitore del medesimo concorso, in possesso di tutti i requisiti prescritti, ultimato in periodo di prova, consegue la nomina nella medesima qualifica. Ciò ovviamente esclude la possibilità di configurare, nei confronti dello stesso vincitore del concorso, il conferimento di un incarico diverso da quello relativo alle funzioni di Dirigente Generale della CRIAS.
Si osserva altresì che il Regolamento del Direttore generale della CRIAS non prevede espressamente la durata massima del rapporto di lavoro del medesimo Dirigente Generale nè statuisce che trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato; del resto, l'art. 25 dello stesso Regolamento, nel disciplinare le cause di cessazione del rapporto di lavoro, non individua tra le stesse la scadenza del termine di durata dello stesso rapporto. Per conseguenza, deve argomentarsi che il vincitore del concorso bandito per la copertura di un posto di Direttore Generale della CRIAS instaura con l'Ente de quo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come a tempo indeterminato è altresì la nomina nelle relative funzioni.
Sotto tale profilo, l'art. 9 del citato bando di concorso per la copertura di un posto di Direttore Generale della CRIAS, approvato con deliberazione n. 953 del 12 novembre 2007, laddove prevede che "il concorrente dichiarato vincitore del concorso dovrà stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ...", risulta conforme al sistema sopra delineato.
Per quanto poi concerne le perplessità manifestate da codesto Dipartimento, in particolare, con riferimento all'art. 23 del vigente regolamento del Direttore Generale della CRIAS, nonchè all'art. 31, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, si osserva quanto segue.
Il citato art. 23 del regolamento del Direttore Generale della CRIAS prevede che "per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente regolamento, si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di personale della Cassa e, comunque, alle norme di legge e dei contratti vigenti"; l'art. 71 del Regolamento organico del personale della Cassa dispone "per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti regionali".
Si fa presente che il rinvio contenuto nelle clausole regolamentari sopra riportate alle disposizioni in materia di personale della Cassa, nonché alledisposizioni legislative che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti regionali, opera solo per tutto quanto non esplicitamente stabilito nella medesima sede regolamentare; pertanto, considerato che il Regolamento del Direttore Generale della CRIAS disciplina esaustivamente, così come previsto dall'art. 1 dello stesso Regolamento, "l'ammissione in servizio" del Direttore Generale, deve ritenersi esclusa, nella fattispecie, l'applicazione delle disposizioni del CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana afferenti la costituzione del rapporto di lavoro.
Per quanto poi concerne l'art. 31, comma 1, della l.r. n. 6/1997, riportato in epigrafe, si rileva che tale disposizione si inserisce in un contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa a carico del bilancio regionale e, a tal fine, è sostanzialmente volta a limitare il contributo regionale per la retribuzione del personale degli enti ivi contemplati, secondo le indicazioni desumibili dalle tabelle di equiparazione ivi previste le quali si pongono, dunque, come parametro all'utilizzazione del finanziamento regionale per le spese di personale.
La medesima disposizione dunque viene in rilievo solo in relazione al trattamento economico da corrispondere al Direttore Generale della CRIAS, mentre non rileva ai fini dell'assunzione né ai fini della configurazione del rapporto di lavoro del medesimo Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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